Art. 1.
(Istituzione dell'Agenzia per la mobilità responsabile e per il turismo automobilistico).

      1. L'Automobile club d'Italia (ACI) è trasformato in Agenzia per la mobilità responsabile e per il turismo automobilistico, di seguito denominata «Agenzia», e, quale ente associativo con personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza dell'autorità politica competente in materia di turismo, mantenendo la denominazione di «ACI».
      2. L'Agenzia è preposta alla rappresentanza, alla tutela ed alla promozione degli interessi generali dell'automobilismo e del turismo automobilistico italiano anche presso gli organismi internazionali dell'Alleanza internazionale del turismo - Federazione internazionale dell'automobile (AIT-FIA).